Gli usi civici, anche chiamati proprietà collettive, sono diritti di godimento posti in capo ad una determinata collettività.
I diritti di uso civico sono diritti originari che i cives esercitavano un tempo per soddisfare le esigenze primarie proprie, dei propri nuclei famigliari e della comunità di appartenenza. Per questo motivo sono considerati diritti esistenziali, poiché indispensabili per la sopravvivenza del singolo e della comunità residente.
I beni civici o di proprietà collettiva sono quelli di originario dominio della comunità, o che sono pervenuti ad essa attraverso le diverse operazioni che si sono susseguite ad opera di legge (es. affrancazioni, liquidazioni).
Sempre nel tentativo di sussumere gli usi civici in una delle fattispecie legali tipiche, si è tentato di ricostruirli e descriverli come servitù prediali, sia perché si tratta sempre di utilità di natura reale, sia perché in esse difetta il requisito della temporaneità.
A tale ricostruzione però osta irreparabilmente il fatto che nel caso dell’uso civico mancano completamente un fondo servente ed un fondo dominante distinti.
Si può affermare che i diritti di uso civico, pur possedendo le caratteristiche di assolutezza ed immediatezza proprie dello ius in rem costituiscano un’eccezione al sistema dei diritti reali tipici, tanto che alcuni autorevoli autori li definiscono “diritti reali sui generis”.